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Distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti – Novità del Dlgs di riforma delle sanzioni

Pubblicato il 27 maggio 2024 Sole24Ore, Eutekne

Il decreto di riforma delle sanzioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.5.2024 introduce, a livello penale, una distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti più chiara rispetto a quella attuale. Tale definizione ha effetto in ambito amministrativo, però le nuove norme penali sono retroattive mentre quelle amministrative operano per le violazioni commesse dall'1.9.2024.
Dovrebbe tuttavia operare anche per i rapporti pendenti non la sanzione più favorevole ma la definizione di crediti inesistenti e non spettanti, in quanto norma puramente interpretativa.
Sono non spettanti, in base all'art. 1 del DLgs. 74/2000 modificato, "i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito". Ciò ha grande rilevanza posto che supera la tesi dell'inesistenza per i crediti disconosciuti in ragione di questioni interpretative

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Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).