Dal 2024, i versamenti in autoliquidazione a titolo di acconto sono dovuti anche riguardo all'imposta sul valore delle cripto-attività, applicabile dall'1.1.2023 (ex art. 19 co. 18 del DL 201/2011), al ricorrere dei consueti requisiti.
Pertanto, l'acconto è dovuto se l'importo indicato nel rigo RW8, colonna 1 dei modelli REDDITI PF 2024 (per le persone fi siche), REDDITI SP 2024 (per le società di persone) o REDDITI ENC 2024 (per gli enti non commerciali) oppure nel rigo RQ109, colonna 1 del modello REDDITI 2024 SC (per le società di capitali) è pari o superiore a 52,00 euro (per i soggetti IRPEF) o a 21,00 euro (per i soggetti IRES).
Per il calcolo, possono essere utilizzati i consueti criteri "storico" o "previsionale".
L'acconto andrà versato in due rate se l'importo della prima supera 103,00 euro (art. 17 co. 3 del DPR435/2001); diversamente, il versamento sarà effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata.