L'art. 6 co. 3-bis del DL 39/2024, conv. L. 23.5.2024 n. 67, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024.
In particolare, si segnalano le seguenti:
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viene precisato che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2025 (in luogo della generica dicitura originaria "negli anni 2024 e 2025");
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viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
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tra le comunicazioni periodiche che l'impresa deve presentare al GSE è compresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione per gli investimenti agevolabili, da trasmettere, entro 30giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio;
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viene disposto che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti.