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Carenza di liquidità derivante dai ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Pubblicato il 31 maggio 2024 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12708 del 9.5.2024, ha confermato l'orientamento per cui il ritardato incasso di crediti verso Pubbliche Amministrazioni, in quanto evento prevedibile, non rileva ai fini della forza maggiore quale causa di non punibilità nell'ambito delle sanzioni amministrative tributarie (conforme Cass. 16.1.2023 n. 987).
Si segnala, però, che, in tema di non punibilità, stando alla bozza di decreto delegato in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, in attuazione della legge di riforma fi scale (L. 111/2023), per i reati di omesso versamento di ritenute e omesso versamento di IVA (artt.10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000) il mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche rileverà ai fini delle cause non imputabilità.

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Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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