La cessione di un immobile abitativo non "di lusso", da parte di un'impresa di costruzione, entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori, è un'operazione imponibile ai fi ni IVA per obbligo.
Può accadere che la cessione sia operata nei confronti di due cessionari che intendono acquisire rispettivamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà sul bene.
In tal caso, stante il rinvio del n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 alla nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, si può concludere che si applichi l'aliquota IVA del 4% per l'acquisto del diritto di usufrutto, se il beneficiario è in possesso del requisito soggettivo "prima casa".
Per l'acquisto della nuda proprietà, invece, l'aliquota IVA sarà pari al 10%, vale a dire quella stabilita, invia ordinaria, per il bene ceduto ai sensi del n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR633/72.
La cessione del fabbricato abitativo, inoltre, sconterebbe l'imposta di registro in misura fissa (200 euro), ma, stando ai principi che si possono desumere da Cass. 15.3.20217154, i singoli trasferimenti dei diritti reali devono essere autonomamente tassati; troverebbero quindi applicazione due imposte di registro in misura fissa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2014 n. 2, § 7.1.1).