Il Tribunale di Venezia, nella sentenza 28.2.2024, ha stabilito che, in caso di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 del RD 267/42 nei confronti dei sindaci della società fallita, il termine di prescrizione quinquennale non decorre dalla data di cessazione dalla carica del componente dell'organo di controllo, bensì dal momento in cui si verifica il danno alla società, secondo le norme generali.
L'art. 2393 co. 4 c.c., in forza della quale l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, infatti, non si applica ai sindaci.
La disciplina della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, peraltro, è destinata a cambiare a breve.
È stato recentemente approvato dalla Camera, ed è ora in attesa di essere approvato dal Senato, il disegno di legge avente ad oggetto la modifica dell'art. 2407 c.c. che, da un lato, introdurrà un "tetto" alla responsabilità dei sindaci e, dall'altro lato, prevederà espressamente che la prescrizione decorra dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.