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Ravvedimento operoso - Applicabilità (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2024 n. 12)

Pubblicato il 05 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

In occasione della circ. 31.5.2024 n. 12, l'Agenzia delle Entrate, superando quanto indicato nella precedente circ. 19.2.2015 n. 6, considera ammissibile il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso qualora l'invio telematico della Certificazione Unica venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
Nella circolare 6/2015 la preclusione era fondata sull'incompatibilità del ravvedimento con l'elaborazione delle dichiarazioni precompilate.
Il nuovo indirizzo tiene invece conto dell'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, norma che rende ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge e che sanziona la tardività di tale invio.
Pertanto, se il sostituto d'imposta trasmette all'Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.