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Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale - Versamento dell'imposta sostitutiva - Termine del 30.6.2024

Pubblicato il 05 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

Entro l'1.7.2024 (il 30.6.2024 cade di domenica) gli imprenditori individuali interessati dall'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali devono versare il rimanente 40% dell'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze emerse (la prima rata, pari al 60%, doveva essere versata entro il 30.11.2023).
Il termine del 30.6.2024 non rientra nella proroga dei versamenti prevista dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, in quanto individuato in modo puntuale dalla disciplina agevolativa e indipendente dalle scadenze di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
Eventuali omessi, insufficienti o ritardati versamenti dell'imposta sostitutiva non inficiano la validità dell'estromissione agevolata, ma conducono all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
L'opzione va perfezionata con l'indicazione dell'operazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. A tal fine, nel quadro RQ del modello REDDITI PF 2024 è stata reintrodotta l'apposita sezione XXII.
Inoltre, le plusvalenze (o le minusvalenze) derivanti dall'operazione in esame, ove indicate in bilancio, devono essere neutralizzate mediante variazione in diminuzione (o in aumento), da contrassegnare con il codice "51" nel rigo RF55 (o RF31).

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