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Concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato - Fondo centrale di garanzia per le PMI - Prolungamenti della durata delle garanzie per le imprese che hanno rate scadute e non pagate

Pubblicato il 06 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

Con la circ. 9/2024, il Mediocredito centrale, similmente a quanto avvenuto con la circolare 9/2022 (nel contesto del Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19), ammette ora la possibilità di concedere prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell'impresa, ai sensi della Parte VI, paragrafo D delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (di seguito "Temporary Crisis and Transition Framework" o "TCTF").
In pratica, per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del TCTF sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà (ad esempio, rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.), andando anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dalla disciplina del TCTF stesso.