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Tardiva o errata trasmissione - Ravvedimento operoso (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2024 n. 12)

Pubblicato il 06 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2024 n. 12 ha stabilito che il tardivo invio telematico della Certificazione Unica è una violazione ravvedibile, superando così la precedente circ. 19.2.2015 n. 6, § 2.6.
Ai sensi dell'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, alla sanzione di 100 euro per ogni certificazione non può essere applicato il cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/97), con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta.
Se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
Sull'importo ridotto a un terzo operano, poi, le riduzioni della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo di cui alle lett. a-bis) - b-quater) dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97.

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