La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2024 n. 12 ha stabilito che il tardivo invio telematico della Certificazione Unica è una violazione ravvedibile, superando così la precedente circ. 19.2.2015 n. 6, § 2.6.
Ai sensi dell'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, alla sanzione di 100 euro per ogni certificazione non può essere applicato il cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/97), con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta.
Se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
Sull'importo ridotto a un terzo operano, poi, le riduzioni della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo di cui alle lett. a-bis) - b-quater) dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97.