La sentenza 6.6.2024 n. 22978 della Corte di Cassazione precisa che, per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223 del RD 267/42, oggi confluito nell'art. 329 del DLgs. 14/2019), non è sufficiente la mera circostanza che l'amministratore della società fallita abbia accumulato debiti per scelte errate.
Si deve, infatti, distinguere l'aggravamento del dissesto conseguente ad operazioni dolose dall'aumento del passivo dovuto a scelte gestionali rivelatesi, a posteriori, errate e quindi dovute a comportamenti incolpevoli o anche solo colposi, poiché altrimenti il delitto coinciderebbe con la mera causazione dello stato di insolvenza e sussisterebbe in relazione a tutte le dichiarazioni di fallimento.