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Dichiarazione IVA - Visto di conformità apposto da un soggetto abilitato diverso dal soggetto che ha trasmesso il modello - Compensazione del credito - Validità (C.G.T. II Piemonte 11.4.2024 n. 185/2/24)

Pubblicato il 07 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

Con la sentenza n. 185/2/24 dell'11.4.2024, la C.G.T II del Piemonte ha sancito la legittimità della compensazione del credito IVA anche qualora la relativa dichiarazione sia stata trasmessa da un professionista differente rispetto a colui che ha apposto il visto di conformità.
La posizione dei giudici contrasta con l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui, in sintesi, "la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità" (circ. 21/2009).
Per i giudici di merito, invece, è consentita la trasmissione della dichiarazione IVA anche da parte di un professionista diverso da colui che ha apposto il visto di conformità a fini della compensazione orizzontale" del credito IVA ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 e dell'art. 10 del DL 78/2009. L'elemento determinante, affinché il credito possa ritenersi validamente compensato e la condotta non sanzionabile (in quanto non arreca pregiudizio né all'Erario né all'azione di controllo degli Uffici), è il fatto che entrambi i soggetti siano muniti dei requisiti professionali previsti dall'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.