Il DLgs. di riforma dell'IRPEF e dell'IRES, approvato in via preliminare il 30.4.2024, ridisegna la disciplina del riporto delle perdite nelle fusioni di cui all'art. 172 co. 7 del TUIR, disponendo che il limite massimo della perdita riportabile è assunto nel valore economico del patrimonio netto risultante da apposita perizia o, in sua assenza, nel patrimonio netto contabile.
Ad avviso dell'Autore, tale previsione assume una valenza critica in riferimento alle seguenti questioni:
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il patrimonio netto "reale" esprime valori prospettici, mentre il patrimonio netto contabile è una grandezza determinata su base retospettiva;
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i due limiti quantitativi non hanno una logica unitaria e restituiscono risultati diversi;
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il dato del patrimonio netto "reale" risultante da perizia può essere sconfessato dall'Amministrazione finanziaria.