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Costi black list - Indicazione in dichiarazione dei redditi - Predisposizione di idonea documentazione

Pubblicato il 08 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

In sede di dichiarazione dei redditi le imprese devono indicare eventuali costi derivanti da operazioni realizzate con soggetti non cooperativi ai fini fiscali, individuati sulla base della black list UE (art. 110. co. 9-bis-9-quinquies del TUIR).
Il quadro RF del modello REDDITI accoglie, infatti, le relative variazioni in aumento e in diminuzione dall'utile di bilancio.
L'omessa indicazione in dichiarazione dei redditi dei suddetti costi non produce effetti ai fini del riconoscimento della deduzione, ma comporta soltanto l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97).
È opportuna, la predisposizione di un'idonea documentazione (non obbligatoria), da allegare al fascicolo del quadro RF, atta a dimostrare che i costi black list sono in linea con il valore normale, ovvero, per la quota di costo eccedente tale valore, all'effettivo interesse economico.


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Accise Autotrasportatori

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