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Commissario giudiziale - novità decreto "correttivo ter" del dlgs. 14/2019

Pubblicato il 10 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

Lo schema di decreto "correttivo ter" potrebbe modificare la disciplina delle proposte concorrenti di cui all’art. 90 del D.lgs.. 14/2019, riconoscendo la legittimazione a colui o a coloro che rappresentino almeno il 5% (e non più il 10%) dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore. L'art. 92 del D.lgs.. 14/2019, al co. 3, ultimo periodo, potrebbe essere integrato prevedendo che, nel concordato in continuità̀ aziendale, il commissario giudiziale - oltre alle funzioni di vigilanza – può̀ affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta, sino a 20 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Potrebbe poi essere introdotto un nuovo art. 93-bis, disciplinante la materia dei reclami e volto a colmare un vuoto normativo rispetto al tema dell'impugnabilità̀ degli atti del commissario giudiziale e dei decreti del tribunale e del giudice delegato. La norma potrebbe prevedere che i decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell’art. 124 del D.lgs.. 14/2019 (co. 1) e che gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'art. 133 del D.lgs.. 14/2019.

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