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Prestazioni rese senza corrispettivo in denaro – permuta

Pubblicato il 10 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

Le prestazioni gratuite rese per finalità proprie dell'impresa sono escluse da IVA per mancanza del presupposto oggettivo. In alcune situazioni, però, la riconducibilità di una prestazione tra quelle gratuite può non essere immediata. Può accadere, infatti, che un servizio reso senza previsione di un corrispettivo in denaro possa considerarsi fornito a titolo oneroso, costituendo il corrispettivo di un'altra prestazione economica. È quanto rilevato, ad esempio, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 31 del 13.1.2023. Nel caso specifico, una società che forniva servizi di pagamento prevedeva anche forme di incentivazione "in natura" per i clienti (banche), tra cui un insieme di servizi consulenziali identificato come "Supporto Advisor", che non era collegato a un corrispettivo in denaro. Secondo l'Agenzia, tuttavia, vi erano due elementi da cui poteva desumersi l'esistenza di un nesso sinallagmatico nel rapporto:- l'interesse reciproco delle parti rispetto al servizio (confermato dal fatto che esso poteva essere ottenuto, a pagamento, anche da altri clienti); - la modalità di determinazione della quota di servizio erogabile: da un lato, il beneficiario avrebbe potuto condizionare l'importo massimo erogabile; dall'altro, era previsto un meccanismo correttivo che consentiva di allineare l'ammontare delle commissioni al servizio erogato. L'Agenzia ha dunque ritenuto l'operazione riconducibile allo schema contrattuale della permuta (art. 11del DPR 633/72).

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