Entro lunedì 17.6.2024 deve essere versata la prima rata dell'IMU per il 2024. Ai fini dell'IMU, le abitazioni principali:
- accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze sono assoggettate all'imposta, seppure con aliquota agevolata e detrazione pari a 200,00 euro (art. 1 co. 748 e 749 della L. 160/2019);
- censite nelle altre categorie catastali e le relative pertinenze sono esenti.
Ai sensi dell'art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209), per "abitazione principale" deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:
- vi abbia la propria residenza anagrafica (come risulta dal registro dell'Anagrafe del Comune);
- vi dimori abitualmente (il possessore deve cioè avere abitato effettivamente, per la maggior parte dell'anno, nell'immobile).
Sono qualificate come pertinenze dell'abitazione principale, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, esclusivamente:
- un'unità accatastata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);
- un'unità C/6 (autorimessa o posto auto);
- un'unità C/7 (tettoia).