Dal 1° giugno 2024, fermo restando che le prestazioni dei volontari in ambito sportivo non sono retribuite in alcun modo, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. nel limite complessivo di 400 euro mensili, purché risultino inequivocabilmente deliberate dagli Enti sportivi citati, la tipologia di spese e per quali attività di volontariato è ammesso il rimborso. Il D.L. n. 71/2024 introduce anche un nuovo adempimento in capo agli Enti sportivi che si avvalgono di volontari che ricevono per la loro attività sportiva rimborsi forfettari. I predetti Enti, attraverso apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari e l'importo dei rimborsi corrisposto, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.