Il Tribunale di Catanzaro, nel provvedimento del 6.2.2024, ha affermato che la violazione dell'obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è più grave per una società che non si trovi in stato di crisi e può essere oggetto di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. Infatti, gli adeguati assetti societari sono funzionali proprio ad evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano situazioni di difficoltà e di assumere le iniziative opportune. In tali circostanze, poi, è possibile la nomina di un professionista affinché proceda all'ispezione dell'amministrazione della società per verificare l'esistenza di un assetto societario adeguato, valutando, tra gli altri, i seguenti profili: - l'esistenza di un organigramma aggiornato; - l'esistenza di un mansionario; - l'esistenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali; - l'adozione di un budget e di strumenti di natura previsionale; - la presenza di strumenti di reporting e la redazione di un piano industriale; - la predisposizione di una contabilità generale che consenta di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e di compiere una adeguata analisi di bilancio; - la previsione di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare.