Gli Autori osservano come nel mandato senza rappresentanza non si costituisce alcun rapporto tra il mandante e il terzo, per cui si consolidano sul mandatario gli effetti del negozio da lui concluso, anche se poi questi ha l'obbligo contrattuale di ritrasferirli al mandante. Ai fini IVA, si realizza una doppia operazione: - una tra il terzo e il mandatario; - una tra il mandatario e il mandante. La natura oggettiva delle due operazioni rimane la medesima. Tuttavia, le peculiarità soggettive delle parti possono comportare un trattamento IVA non uniforme nei due rapporti. Ad esempio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in un rapporto di mandato senza rappresentanza in cui il committente è la NATO, il regime di non imponibilità ex art. 72 del DPR 633/72 non può estendersi a soggetti diversi da quelli previsti dalla norma citata (risposta a interpello n. 591/2022). Orientamenti contrastanti si sono registrati, invece, con riguardo all'applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, nell'ipotesi dell'ambulatorio che intrattiene rapporti con i pazienti in nome proprio ma per conto del medico specialista (risposte a interpello n. 132/2020 e 857/2021). A parere degli Autori, volendo trovare un criterio generale, si può affermare che, sebbene la natura oggettiva delle due operazioni del mandato rimanga la stessa, i profili soggettivi da cui dipende l'eventuale regime di vantaggio non si "traslano" nei due rapporti.