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Nota di variazione in aumento - termini di emissione - cause "fisiologiche" e "patologiche"

Pubblicato il 18 giugno 2024 DDP PARTNERS

L'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, che disciplina l'obbligo di emissione della nota di variazione in aumento, fa esplicito rinvio all'art. 21 del DPR 633/72, sicché l'eventuale termine di emissione del documento deve essere individuato tenendo conto delle previsioni specifiche contenute in tale articolo (Cass. n. 33093/2022). È necessario, tuttavia, considerare le fattispecie che portano ad eseguire la rettifica, operando una distinzione fra la natura "fisiologica" o "patologica" della circostanza che determina la variazione. In linea generale le situazioni "fisiologiche" si verificano nel caso in cui in cui le parti subordinino "l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto" (art. 1353 c.c.). Ad esempio, se la base imponibile delle merci vendute è correlata alla quotazione delle materie prime nel trimestre di consegna dei beni e il prezzo originariamente fatturato è cresciuto, il cedente deve emettere la nota nel rispetto dei termini previsti dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 (entro 12 giorni dal momento in cui sono noti i valori effettivi). Diversa è l'ipotesi in cui l'obbligo di operare la variazione in aumento discenda da cause "patologiche" come la non corretta definizione della base imponibile o dell'imposta nella fattura originaria. In circostanze simili, indipendentemente dal termine di emissione, si sarebbe comunque già perfezionata la sanzione di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97.