Il documento OIC 34 stabilisce che gli sconti (sia di natura commerciale che di natura finanziaria e da inquadrare temporalmente solo al momento della rilevazione iniziale del ricavo) rientrano tra gli altri corrispettivi variabili (unitamente a abbuoni, penalità e resi) e devono, quindi, essere contabilizzati in riduzione dei ricavi (§ 15). Come chiarito dagli emendamenti apportati (in diretta conseguenza della pubblicazione del documento OIC 34) ai documenti OIC 12, 15 e 19, pubblicati il 18.3.2024, diverso è il caso delle variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito (valutato oppure no al costo ammortizzato) già iscritto in bilancio (e, quindi, successive rispetto alla rilevazione iniziale del credito), come ad esempio l'incasso anticipato di un credito rispetto alle originarie scadenze contrattuali. Tali fattispecie assumono, in base al documento OIC 15 (§ 51 e 57), natura finanziaria e devono, quindi, essere contabilizzate come oneri (o proventi) finanziari. Attraverso gli emendamenti è stato, peraltro, inserito nel documento OIC 15 un esempio numerico.