L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 18.6.2024 n. 135, ha chiarito che le agevolazioni, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di immobili a favore di ETS previste dall'art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017 trovano applicazione, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, anche al contratto di vendita a rate con riserva della proprietà di cui all'art. 1523 c.c., posto che, a norma dell'art. 27 co. 3 del DPR 131/86, tale contratto va assoggettato ad imposta di registro come se non fosse assoggettato a condizione sospensiva. Ai fini dell'imposta di registro, tale contratto è, quindi, equiparato ad una normale vendita e, pertanto, può applicare le agevolazioni previste per i trasferimenti immobiliari ad ETS dall'art. 82 del DLgs. 117/2017. In tal caso, i 5 anni durante i quali l'ente deve utilizzare i beni acquistati per scopi istituzionali decorrono dalla data della stipula dell'atto di compravendita con patto di riservato dominio e non dal momento del trasferimento (che si realizza, ex art. 1523 c.c., con il pagamento dell'ultima rata di prezzo).