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Agevolazioni fiscali per i trasferimenti a favore di ets - cessione di immobili - vendita a rate con riserva della proprietà - compatibilità (risposta interpello agenzia delle entrate 18.6.2024 n. 135)

Pubblicato il 19 giugno 2024 DDP PARTNERS

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 18.6.2024 n. 135, ha chiarito che le agevolazioni, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di immobili a favore di ETS previste dall'art. 82 co. 4 del DLgs. 117/2017 trovano applicazione, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, anche al contratto di vendita a rate con riserva della proprietà di cui all'art. 1523 c.c., posto che, a norma dell'art. 27 co. 3 del DPR 131/86, tale contratto va assoggettato ad imposta di registro come se non fosse assoggettato a condizione sospensiva. Ai fini dell'imposta di registro, tale contratto è, quindi, equiparato ad una normale vendita e, pertanto, può applicare le agevolazioni previste per i trasferimenti immobiliari ad ETS dall'art. 82 del DLgs. 117/2017. In tal caso, i 5 anni durante i quali l'ente deve utilizzare i beni acquistati per scopi istituzionali decorrono dalla data della stipula dell'atto di compravendita con patto di riservato dominio e non dal momento del trasferimento (che si realizza, ex art. 1523 c.c., con il pagamento dell'ultima rata di prezzo).