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Cessione di fabbricati da parte di imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione - aliquota iva applicabile

Pubblicato il 20 giugno 2024 DDP PARTNERS

La cessione di fabbricati, se effettuata dalle imprese che hanno eseguito interventi di recupero sui beni (quali restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica ex art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001), entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori, costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA. In linea generale, la cessione è soggetta ad aliquota del 10%, come previsto dal n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, per i fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui al citato art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f), se sono stati ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi. Secondo la ris. Agenzia delle Entrate n. 139/2007, anche per i fabbricati abitativi non classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che siano stati oggetto di recupero edilizio, rimane possibile avvalersi dell'aliquota IVA del 4% in presenza dei requisiti "prima casa" in capo al cessionario (n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72).