Ai sensi dell'art. 16 co. 2 del DL 124/2023 e dell'art. 3 co. 5 del DM 17.5.2024, il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Tale limitazione trova conferma nel software "ZESUNICA" di compilazione del modello di comunicazione da presentare entro il prossimo 12.7.2024 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 262747/2024). Ferma restando l'assenza delle specifiche tecniche nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nel rigo B14 del modello di comunicazione va indicato il valore degli immobili che, sulla base della citata disposizione normativa, deve essere uguale o inferiore al 50% dell'investimento complessivo agevolato. Indicando un valore superiore, il software di compilazione restituisce infatti un errore, ricordando che "per ogni progetto di investimento il totale degli investimenti in immobili non può superare il 50% dell'investimento complessivo" e che occorre quindi variare gli importi relativi agli immobili.