Con la risposta a interpello 20.6.2024 n. 138, l'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito all'ambito applicativo del superbonus per ONLUS, associazione di promozione sociale (APS) e organizzazioni di volontariato (ODV), di cui all'art. 119 co. 9 lett. d-bis) del DL 34/2020, in considerazione dell'istituzione del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore). Per quanto riguarda APS e ODV, vi è stata una "migrazione", con procedimento automatico, dai rispettivi registri di competenza (non più operativi) alle specifiche sezioni di competenza del RUNTS. Pertanto, possono fruire del superbonus ODV e APS: - sia iscritte originariamente nei precedenti registri, e poi "migrati" nel RUNTS; - sia iscritte direttamente nelle sezioni di pertinenza del RUNTS. Per le ONLUS, invece, il documento di prassi precisa che: - la ONLUS già iscritta nella relativa Anagrafe unica, che successivamente si registra nel RUNTS e acquista la qualifica di ETS, può continuare a beneficiare del superbonus; - l'ente che, pur possedendo tutti i requisiti necessari, non sia stato precedentemente iscritto all'Anagrafe unica delle ONLUS (acquisendo la qualifica di ONLUS), ma sia stato registrato direttamente al RUNTS (registro nel quale non esiste un'apposita sezione per le ONLUS), non può beneficiare del superbonus, poiché non acquista la qualifica di ONLUS, ma solo quella di ETS (l'ETS non rientra, infatti, nel novero degli enti tassativamente elencati dall'art. 119 co. 9 lett. d-bis) del DL 34/2020).