Nella circ. 34/2022, nell'accogliere la tesi della tassazione eventuale e differita del trust, l'Agenzia delle Entrate ha anche fornito qualche chiarimento sulle conseguenze del conferimento in trust in relazione a benefici fiscali goduti dal disponente. Con riferimento all'agevolazione prima casa (nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), viene chiarito che il conferimento della prima casa in trust, entro 5 anni dall'acquisto agevolato, comporta la decadenza dal beneficio. Sebbene la giurisprudenza di merito non sia allineata (C.T. Prov. Savona n. 559/4/2016; C.T. Prov. Firenze n. 340/1/22), il documento di ricerca CNDCEC e FNC ha evidenziato come l'affermazione sia coerente con gli effetti civilistici del trust. Infatti, il fatto che il trasferimento al trustee, a causa della sua finalizzazione e temporaneità, non soddisfi il presupposto dell'imposta di successione (art. 2 co. 49 del DL 262/2006) non significa che non configuri un "trasferimento" dal punto di vista civilistico (e quindi, per l'agevolazione prima casa).