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Credito iva - società non operative - limiti all'utilizzo in compensazione "verticale" del credito - incompatibilità con la direttiva 2006/112/ce (c.g.t.ii lazio 11.4.2024 n. 2403/17/24)

Pubblicato il 24 giugno 2024 EUTEKNE

La C.G.T. II Lazio 11.4.2024 n. 2403/17/24 ha disapplicato le penalizzazioni IVA derivanti dalla disciplina delle società di comodo, in forza dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE 7.3.2024 causa C-341/22. Si tratta della prima pronuncia nazionale in cui si applica la sentenza emessa dai giudici unionali. Questi ultimi hanno sancito che gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE non consentono, rispettivamente, di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell'IVA, nel caso l'importo delle operazioni effettuate, rilevanti ai fi ni dell'imposta, non raggiunga la soglia stabilita da una normativa nazionale (nel caso di specie, si trattava dell'art. 30 co. 4 della L.724/94).
La sentenza della Corte di Giustizia dell'UE ha valore pure per il passato (ex tunc) con il solo limite dei rapporti giuridici esauriti. È auspicabile, dunque, che l'Agenzia delle Entrate chiarisca, al più presto, le modalità operative per fare valere il credito IVA "reviviscente". Allo stato attuale, una soluzione potrebbe essere quella di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa ex art. 8 co. 6-bis del DPR322/98.