Nella collocazione della sede effettiva di una società residente in altro Stato dell'Unione Europea, allo scopo di applicare l'imposta di registro in misura fissa ad un conferimento di immobili, si possono applicare i principi e le definizioni dell'art. 73 co. 3 del TUIR.
A tal fi ne, per la Cass. 24.6.2024 n. 17289 rileva non tanto l'ubicazione dei beni quanto il luogo nel quale sono svolte le attività direttive, amministrative e gestorie.