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Versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e irap - contribuenti che non beneficiano della proroga ex art. 37 del dlgs. 13/2024 - terminedell’1.7.2024 senza lo 0,4%

Pubblicato il 28 giugno 2024 EUTEKNE

I contribuenti che non possono beneficiare della proroga ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024 devono effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP entro lunedì 1.7.2024 (in quanto il 30 giugno è domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta di:
  • persone fi siche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
  • contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA o che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro, anche se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
  • Entro l'1.7.2024, tali soggetti devono effettuare i versamenti, senza la maggiorazione dello 0,4%, in particolare:
  • del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, della cedolare secca sulle locazioni, dell'IVIE e dell'IVAFE;
  • delle addizionali IRPEF e IRES;
  • del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti;
  • del diritto annuale alle Camere di Commercio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).