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Versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e irap - contribuenti che non beneficiano della proroga ex art. 37 del dlgs. 13/2024 - terminedell’1.7.2024 senza lo 0,4%

Pubblicato il 28 giugno 2024 EUTEKNE

I contribuenti che non possono beneficiare della proroga ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024 devono effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP entro lunedì 1.7.2024 (in quanto il 30 giugno è domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta di:
  • persone fi siche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
  • contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA o che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro, anche se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
  • Entro l'1.7.2024, tali soggetti devono effettuare i versamenti, senza la maggiorazione dello 0,4%, in particolare:
  • del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, della cedolare secca sulle locazioni, dell'IVIE e dell'IVAFE;
  • delle addizionali IRPEF e IRES;
  • del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti;
  • del diritto annuale alle Camere di Commercio.

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Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).