Il divieto di compensazione per ruoli scaduti nel complesso superiori a 100.000,00 euro opera per le deleghe di pagamento presentate dall'1.7.2024 a prescindere da quando il pagamento del ruolo si ritiene scaduto.
Nella circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16 si specifica che:
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ai fini della soglia dei 100.000,00 euro non si contano i debiti oggetto di una dilazione dei ruoli non decaduta o di una rottamazione dei ruoli dilazionata non decaduta;
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se la dilazione decade concorrono alla soglia dei 100.000,00 euro le rate non ancora pagate, mentre, se si tratta di rottamazione, l'intero debito residuo, inclusi sanzioni e interessi;
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tra i debiti rilevano non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi, essendo tuttavia esclusigli interessi di mora e i compensi di riscossione;
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il ruolo può essere pagato mediante compensazione ai sensi dell'art. 31 del DL 78/2010 ma solo utilizzando crediti per imposte erariali, non, quindi, crediti agevolativi (i ruoli derivanti da avvisi di recupero di crediti di imposta non possono in ogni caso essere pagati mediante compensazione).
La compensazione può avvenire se si tratta di crediti per contributi previdenziali e premi INAIL, però "laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione".