Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE 8.5.2024 causa C-241/23, la base imponibile IVA di un conferimento di immobili in una società deve essere determinata in funzione del valore di emissione delle azioni, qualora società conferente e conferitaria abbiano stabilito che il corrispettivo del conferimento sia costituito dal citato valore. I giudici unionali hanno osservato, infatti, che:- la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo, pertanto, si tratta di un valore soggettivo, ossia di quello realmente percepito, e non di un valore stimato secondo criteri oggettivi;- nel caso di specie, dunque, il valore soggettivo del corrispettivo dei conferimenti di immobili corrisponde all'importo in denaro che le società conferenti hanno attribuito alle azioni ricevute dalla società conferitaria. Di conseguenza, occorre fare riferimento al prezzo di emissione di dette azioni e non al loro valore di emissione.