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Accesso al concordato - Quantificazione dei crediti - Fondi rischi (App. Venezia 8.2.2024)

Pubblicato il 08 luglio 2024 Sole24Ore, Eutekne

Alla richiesta di accesso al concordato preventivo deve essere allegato l'elenco dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, anche nel caso di domanda di accesso con riserva ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019. 
Detto elenco è rappresentato da tutte le passività dell'impresa, compresi i fondi oneri e i fondi rischi. 
Il tema della quantificazione dei fondi rischi nel concordato preventivo è stato affrontato dalla Corte App. Venezia 8.2.2024, secondo cui occorre impiegare il criterio della prudenza, alla luce del quale solo l'importo massimo della passività può consentire un'esatta rappresentazione del passivo e dare la possibilità ai creditori di votare consapevolmente la proposta di concordato. 
Nella redazione del piano di concordato, pertanto, i fondi rischi devono essere stimati con un approccio non dissimile da quello utilizzato nella redazione del bilancio di esercizio, avendo a riferimento i principi OIC. Tuttavia, i principi contabili potrebbero trovare una deroga a fronte della natura determinata dei fondi rischi, in quanto potrebbe essere ragionevole inserire anche fondi rischi relativi a passività potenziali non (ancora) identificabili o stimabili con criteri oggettivi, giustificabili alla luce del contesto di incertezza che connota le situazioni di crisi.

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