Il Tribunale di Milano, nel decreto del 28.5.2024, ha stabilito che la modifica dell'oggetto sociale che riduce le operatività precedentemente contemplate, incidendo notevolmente sulla futura attività della società, riducendola ad una mera holding che fornisce servizi nei confronti delle partecipate, legittima i soci non consenzienti all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 co. 1 lett. a) c.c.
Il diritto di recedere in questione, in particolare, non sorge in presenza di una qualsiasi modifica statutaria ampliativa o restrittiva, ma soltanto quando essa consenta "un cambiamento significativo dell'attività della società".
Solo in questo caso, infatti, è possibile riconoscere, in ragione di una condotta della maggioranza, una "rottura" del patto sociale originario che, modificando le condizioni di rischio dell'attività svolta, giustifica il recesso. Di contro, mutamenti non significativi sono, in quanto tali, irrilevanti. Ciò al fine di tutelare interessi effettivamente e realmente apprezzabili e di evitare la strumentalizzazione, da parte del socio di minoranza, di modifiche formali o marginali.