Con l'ordinanza 9.7.2024 n. 18726, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DLgs. 36/2021, le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000,00 euro, se effettuate a favore di determinati soggetti (tra i quali rientrano le associazioni sportive dilettantistiche) costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge. Si devono, pertanto, ritenere ex se integrate, entro tale limite, sia l'inerenza, sia la congruità dell'onere (in senso conforme, da ultimo, Cass. 12.9.2023 n. 26368).
In merito alla disciplina ordinaria, viene invece affermato che l'evoluzione delle tecniche pubblicitarie porta ad escludere che, nell'attuale mercato "globalizzato", ai fini della sussistenza del requisito dell'inerenza delle spese di pubblicità, debba sussistere un legame territoriale tra l'offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la propria attività.