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Liberalità indirette informali - Condizioni di imponibilità - Confessione nell'accertamento di altri tributi - Termine di prescrizione (Cass. 9.7.2024 n. 18724)

Pubblicato il 10 luglio 2024 Sole24Ore, Eutekne

Con la sentenza 9.7.2024 n. 18724, la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell'art. 56-bis del DLgs. 346/90 le liberalità indirette informali possono essere assoggettate ad imposta di donazione solo se "l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi", tra i quali rientra la voluntary disclosure.
Per quanto concerne il termine di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare la liberalità indiretta (in presenza di tali condizioni) si applica il termine di 5 anni previsto dall'art. 76 del DPR 131/86 (richiamato dall'art. 60 del DLgs. 346/90), che decorre:
  • non dalla liberalità;
  • bensì dal momento della volontaria dichiarazione all'Amministrazione, posto che il presupposto dell'imposta "scaturisce dall'autodichiarazione della liberalità indiretta così come resa dall'interessato nella procedura di collaborazione volontaria".