La Corte di Cassazione, nella sentenza 9.7.2024 n. 18732, ha affermato che l'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, nella parte in cui limita l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di successione e donazioni al trasferimento di partecipazioni in società di capitali che consentano di integrare o acquisire il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 co. 1 c.c., trova la propria ratio nella volontà di riservare il trattamento agevolativo alle situazioni in cui, per effetto del trasferimento liberale delle quote, sia raggiunto il controllo della società.
L'integrazione del controllo, quindi, può avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali che, sommate a quelle trasferite, conferiscono il controllo sociale. In questo contesto, la sussistenza di una comunione ereditaria non impedisce il raggiungimento del controllo; inoltre, la norma "non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci nel caso in giudizio)" tra le quote che si sommano per raggiungere il controllo.