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Clausola con obbligo di vendere la quota di partecipazione - Clausola di recesso "vincolato-obbligatorio" - Valore di liquidazione della quota (Cass. 10.7.2024 n. 18891)

Pubblicato il 11 luglio 2024 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10.7.2024 n. 18891, conferma la legittimità di una clausola statutaria che individui una specifica situazione al ricorrere della quale il socio è obbligato all'alienazione della sua quota di partecipazione al capitale della srl senza una previa manifestazione di volontà da parte dell'assemblea, non essendo qualificabile come ipotesi di esclusione (cfr. App. Torino n. 757/2021).
Ed infatti:
  • la volontà di individuare una specifica situazione al ricorrere della quale il socio è obbligato alla alienazione della sua quota di partecipazione al capitale della società, senza una previa manifestazione di volontà da parte dell'assemblea, non può essere qualificata quale ipotesi di esclusione e ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2473-bis c.c., che richiede, sia pure non espressamente, la valutazione dell'assemblea quale suo momento conclusivo;
  • è da considerare pienamente valida una clausola statutaria che imponga ai soci di possedere determinati requisiti, accertabili senza margini di discrezionalità. Ciò in quanto risulta meritevole di tutela l'interesse ad avere una compagine sociale costituita da soci con determinati requisiti soggettivi, in quanto funzionale al mantenimento della sua omogeneità soggettiva e del conseguente assetto organizzativo.

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