Le cessioni gratuite di beni effettuate ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni che hanno esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quelle verso le ONLUS beneficiano dell'esenzione da imposta (art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72). In questo caso, per il criterio di diretta afferenza (art. 19 co. 2 del DPR 633/72), non è detraibile l'IVA assolta sugli acquisti, sulle importazioni o sui costi di produzione dei suddetti beni.
La destinazione dei prodotti a finalità solidale segue un differente trattamento se posta in essere ai sensi della c.d. "Legge antisprechi" (L. 19.8.2016 n. 166). Tale norma dispone che la presunzione di cessione prevista dall'art. 1 del DPR 441/97 non opera per alcune specifiche tipologie di beni, laddove "la loro distruzione si realizzi con la cessione gratuita" degli stessi ad enti pubblici o privati che siano costituiti per perseguire, senza scopo di lucro, "finalità civiche e solidaristiche" e che promuovano e realizzino "attività d'interesse generale (…)", ivi compresi gli enti del Terzo Settore (art. 2 della L. 166/2016).
In questo caso, la cessione gratuita di beni è di fatto equiparata alla loro distruzione, con la conseguenza che l'operazione non è soggetta a IVA e il donante "conserva il diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dell'acquisto o dell'importazione delle merci o delle materie prime per le quali è stata cambiata la destinazione" (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 22.6.2021 n. 8).