L'Agenzia delle Entrate, con alcune FAQ dell'11.7.2024, ha fornito chiarimenti con riguardo al credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023 e Decreto 17.5.2024).
Tra le principali indicazioni, si segnalano le seguenti:
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il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri di cui all'art. 109 del TUIR, oltre il 15.11.2024 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d'imposta; non rilevano neanche eventuali ordini effettuati e acconti pagati entro tale data, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso;
 
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non è prevista una specifica dicitura da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili;
 
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fermo restando che il credito d'imposta non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell'investimento agevolabile, non è previsto un termine finale di utilizzo del credito d'imposta.