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Fondi di investimento alternativi (FIA) francese - Esenzione delle plusvalenze realizzate - Iscrizione all'ESMA - Rilevanza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.7.2024 n. 148)

Pubblicato il 12 luglio 2024 Sole24Ore, Eutekne

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.7.2024 n. 148 ha considerato esente ex art. 1 co. 633 della L. 178/2020 la plusvalenza realizzata da un OICR francese (Fondo di investimento alternativo o FIA) a seguito della cessione di una partecipazione in una società residente in Italia.
Il caso di specie riguarda un FIA (fondo di investimento alternativo) ai sensi della normativa francese, il cui gestore è soggetto a vigilanza secondo la direttiva AIFM, circostanze che risultano anche dai registri tenuti dall'ESMA.
Si ritiene, in linea generale, che la presenza di un FIA nel registro centrale pubblico gestito dall'ESMA possa essere considerato un elemento atto a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.
In altri termini, si conferma il principio secondo il quale la forma giuridica degli OICR (società per azioni, ScSp, trust, fondo contrattuale) non ha rilevanza: ciò che conta per assoggettare un'entità estera al regime fiscale italiano dei veicoli d'investimento collettivo è che ne presenti i caratteri sostanziali.

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