Per le violazioni commesse dall'1.9.2024 entra in vigore l'art. 17-bis del DLgs. 472/97; quindi, a fronte di una autotutela parziale disposta a processo instaurato, il contribuente può beneficiare della riduzione al terzo delle sanzioni previa rinuncia al ricorso.
In sostanza, il contenuto dell'art. 2-quater co. 1-sexies del DL 564/94, abrogato dal DLgs. 219/2023 viene reintrodotto dal DLgs. 87/2024.
Non è possibile definire al terzo le sole sanzioni e continuare nel processo per la "porzione" di atto ancora in essere.