Con Nota n. 5.486 del 16 luglio 2024 l’INL ha fornito chiarimenti sul corretto inquadramento delle imprese agrituristiche, ribadendo la necessità di tenere conto delle diverse fonti normative che insistono in materia, al fine di una maggiore completezza istruttoria e, conseguentemente, al fine di evitare possibili contenziosi. Come precisato dall’INL nella circ. n. 1/2020, infatti, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità, quest’ultime ponendosi in rapporto di connessione e complementarità con le prime. Tale principio deve essere valutato alla luce della disciplina regionale di riferimento che stabilisce le modalità di rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di attività agrituristica, dettando criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento della medesima.
Solo nelle ipotesi di significativo scostamento dai requisiti normativi, il personale ispettivo, prima di adottare ogni provvedimento, dovrà interpellare gli Uffici regionali competenti al rilascio dell’abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.