La Corte Costituzionale, con sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, ha dichiarato illegittimo l’art. 230-bis, comma 3. del Codice Civile nella parte in cui non prevede il convivente di fatto come “familiare”, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo e come “impresa familiare” quella in cui collabora anche il convivente di fatto. Sulla stessa linea, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 230 ter in quanto riconosce al convivente di fatto una tutela minore di quella spettante ai familiari.