La deducibilità delle c.d. "spese di regia" addebitate dalla capogruppo alle controllate (o dalla casa madre estera alla stabile organizzazione italiana) è subordinata alla verifica dei requisiti di oggettiva determinabilità, di inerenza e di congruità.
La giurisprudenza di Cassazione è orientata a ritenere che, al fine di rispettare i requisiti di inerenza e congruità, non è sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, dovendo al contrario emergere specificamente quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio: solo in questo modo, infatti, verrebbe adeguatamente documentata l'utilità del servizio ricevuto in relazione all'attività esercitata dalla controllata.