Secondo il Fra Fra le novità del DLgs. 87/2024, gli Autori segnalano quelle che riguardano la punibilità dell'operatore che ha applicato il reverse charge per operazioni inesistenti.
L'art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97 continua a prevedere che, in caso di reverse charge per un'operazione esente, non imponibile o non soggetta ad IVA, non vi è recupero del tributo, né sanzione.
Analogamente, per le operazioni inesistenti, al di là della natura astrattamente esente, non imponibile, non soggetta o imponibile, qualora si applichi il reverse charge non vi è recupero dell'imposta, ma si applica la sanzione del 5% dell'imponibile.
Resta fermo, inoltre, che per le operazioni inesistenti astrattamente imponibili la detrazione è negata e si applica la sanzione ex art. 6 co. 6 primo periodo del DLgs. 471/97, ora pari al 70% dell’imposta laddove le stesse siano realizzate in un contesto di frode.
Secondo gli Autori, se da un lato le violazioni risultano nel complesso meglio delineate, dall'altro resta il problema riguardante la nozione di "consapevolezza" dell'evasione o frode da parte del cessionario o committente, in quanto, se fosse considerato consapevole anche l'operatore che è stato semplicemente "negligente", ci si potrebbe chiedere quando operi la sanzione del 5% senza recupero del tributo, essendovi il rischio che questa sanzione colpisca chi è stato coinvolto nell'evasione pur avendo adottato la dovuta diligenza.