Per poter esercitare successivamente al 17.2.2023 le opzioni di cessione o sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, occorre poter rientrare nelle deroghe al blocco delle opzioni contemplate dall'art. 2 del DL 11/2023, oltre che avere i requisiti richiesti dall'art. 1 co. 5 del DL 39/2024. Secondo il citato co. 5, infatti, non è possibile optare in relazione agli interventi per i quali al 30.3.2024"non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati".
La norma si presta a non pochi dubbi di natura interpretativa. In particolare, con riguardo alla locuzione "non è stata sostenuta alcuna spesa", ove venisse considerato il solo dato letterale della disposizione, si dovrebbe verificare il momento di "sostenimento delle spese", con tutte le problematiche che ne conseguono in relazione alla possibilità di poter continuare ad optare ai sensi dell'art. 121 per i soggetti che applicano il criterio di imputazione temporale delle spese per competenza, ex art. 109 del TUIR.