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Versamento del saldo iva relativo al 2023 - termine del 31.7.2024 o del 30.8.2024 – Modalità

Pubblicato il 24 luglio 2024 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito (pari a 5.164.569 euro) possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che sarebbero scaduti in data 30.6.2024 (rectius 1.7.2024), entro il 31.7.2024 senza alcuna maggiorazione.
Inoltre, sulla base dello schema di DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20.6.2024 e attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per i relativi pareri, è possibile anche differire tale versamento al 30.8.2024 corrispondendo la maggiorazione dello 0,4%.
Per l'IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell'1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18.3.2024 al 30.6.2024.
I soggetti passivi che non possono avvalersi del citato differimento dei termini devono effettuare il versamento del saldo IVA per il 2023 entro il 31.7.2024, applicando la maggiorazione complessiva pari al2,0064%, ossia l'1,6% fi no al 30 giugno più l'ulteriore 0,4% calcolato anche sull'1,6%.

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Inps Dipendenti

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