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Versamento del saldo iva relativo al 2023 - termine del 31.7.2024 o del 30.8.2024 – Modalità

Pubblicato il 24 luglio 2024 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito (pari a 5.164.569 euro) possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che sarebbero scaduti in data 30.6.2024 (rectius 1.7.2024), entro il 31.7.2024 senza alcuna maggiorazione.
Inoltre, sulla base dello schema di DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20.6.2024 e attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per i relativi pareri, è possibile anche differire tale versamento al 30.8.2024 corrispondendo la maggiorazione dello 0,4%.
Per l'IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell'1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18.3.2024 al 30.6.2024.
I soggetti passivi che non possono avvalersi del citato differimento dei termini devono effettuare il versamento del saldo IVA per il 2023 entro il 31.7.2024, applicando la maggiorazione complessiva pari al2,0064%, ossia l'1,6% fi no al 30 giugno più l'ulteriore 0,4% calcolato anche sull'1,6%.

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Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).