Con l'ordinanza n. 20591 del 24.7.2024, la Corte di cassazione ha disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta da una società per i costi sostenuti nell'ambito di una somministrazione illecita di manodopera.
La somministrazione irregolare di lavoro si distingue rispetto a un appalto genuino ex art. 1655 c.c. inquanto nell'ambito di quest'ultimo l'appaltatore assume il rischio di impresa nonché la direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari (art. 29 co. 1 del DLgs. 276/2003).
Nel caso specifico, l'appalto era stato qualificato come "labour intensive", avendo ad oggetto l'attività di facchinaggio, e il giudice di merito non aveva valutato se vi fosse l'assunzione o meno di rischi da parte dell'appaltatore, requisito che doveva sussistere unitamente a quelli di direzione e organizzazione per integrare un appalto.
Se l'appalto non è genuino il contratto di appalto stesso non è valido e non può consentire il diritto alla detrazione dell'IVA, oltre a non consentire la deduzione di componenti negativi di reddito ai fi ni IRAP.