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Somministrazione illecita di manodopera - indetraibilità iva (cass.24.7.2024 n. 20591)

Pubblicato il 25 luglio 2024 Sole24Ore, Eutekne

Con l'ordinanza n. 20591 del 24.7.2024, la Corte di cassazione ha disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta da una società per i costi sostenuti nell'ambito di una somministrazione illecita di manodopera.
La somministrazione irregolare di lavoro si distingue rispetto a un appalto genuino ex art. 1655 c.c. inquanto nell'ambito di quest'ultimo l'appaltatore assume il rischio di impresa nonché la direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari (art. 29 co. 1 del DLgs. 276/2003).
Nel caso specifico, l'appalto era stato qualificato come "labour intensive", avendo ad oggetto l'attività di facchinaggio, e il giudice di merito non aveva valutato se vi fosse l'assunzione o meno di rischi da parte dell'appaltatore, requisito che doveva sussistere unitamente a quelli di direzione e organizzazione per integrare un appalto.
Se l'appalto non è genuino il contratto di appalto stesso non è valido e non può consentire il diritto alla detrazione dell'IVA, oltre a non consentire la deduzione di componenti negativi di reddito ai fi ni IRAP.