Notizia

Credito di imposta transizione 5.0 – cumulabilità con altre agevolazioni

Pubblicato il 26 agosto 2024 EUROCONFERENCE, SEAC, EDOTTO

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
  • il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020);
  • il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023), esteso alle ZLS.
Tuttavia, in caso di mancato invio da parte dell'impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste, che determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito, resta salva la facoltà' di accesso al credito d'imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti ex art. 6 del DL 39/2024.
Il credito d'imposta transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).