Notizia

Credito di imposta transizione 5.0 – cumulabilità con altre agevolazioni

Pubblicato il 26 agosto 2024 EUROCONFERENCE, SEAC, EDOTTO

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
  • il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020);
  • il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023), esteso alle ZLS.
Tuttavia, in caso di mancato invio da parte dell'impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste, che determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito, resta salva la facoltà' di accesso al credito d'imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti ex art. 6 del DL 39/2024.
Il credito d'imposta transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).