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Credito di imposta transizione 5.0 – cumulabilità con altre agevolazioni

Pubblicato il 26 agosto 2024 EUROCONFERENCE, SEAC, EDOTTO

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
  • il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020);
  • il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023), esteso alle ZLS.
Tuttavia, in caso di mancato invio da parte dell'impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste, che determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito, resta salva la facoltà' di accesso al credito d'imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti ex art. 6 del DL 39/2024.
Il credito d'imposta transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).